A COSA HAI DIRITTO?
L'obiettivo principale del Regolamento 261/2004/CE è migliorare la protezione dei diritti dei passeggeri in Europa che a causa della cancellazione del volo, negato imbarco o ritardo prolungato raggiungono la destinazione finale 3 ore o più dopo l'orario d'arrivo originariamente previsto.
Infatti, l’art. 7 co. 1 Reg. CE n. 261/04 prevede, sulla base della distanza tra l’aeroporto di partenza e quello di destinazione, il quantum di compensazione pecuniaria che dovrà corrispondere la compagnia aerea al passeggero:
L’unico caso in cui verrà meno l’obbligo per la compagnia aerea di corrisponderla si verificherà quando quest’ultima dimostrerà che il ritardo o la cancellazione del volo è dovuto a circostanze eccezionali, che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Conclusivamente, non sarà dovuta:
Infine, occorre evidenziare che sulla compagnia aerea incombe un altro importante obbligo ex art. 9 del Reg. CE n. 261/04, consistente nell’assicurare al passeggero una forma di assistenza nel tempo di attesa della partenza del volo in ritardo o cancellato, per cui potrà chiedersi un risarcimento supplementare (art.12 del Reg. CE n. 261/04).
Specificatamente, il vettore aereo deve garantire: