Ancora un altro ritardo per Volotea, volo V71528 del 2 agosto 2018 in partenza dallo scalo di Palermo Falcone e Borsellino e diretto presso lo scalo Heraklion dell'isola di Creta era programmato per le ore 20:40, ma ha imbarcato l'ultimo passeggero alle ore 00:21 accumulando un ritardo in atterraggio di 3 ore e 20 minuti.
A COSA HAI DIRITTO?
L'obiettivo principale del Regolamento 261/2004/CE è migliorare la protezione dei diritti dei passeggeri in Europa che a causa della cancellazione del volo, negato imbarco o ritardo prolungato raggiungono la destinazione finale 3 ore o più dopo l'orario d'arrivo originariamente previsto.
Infatti, l’art. 7 co. 1 Reg. CE n. 261/04 prevede, sulla base della distanza tra l’aeroporto di partenza e quello di destinazione, il quantum di compensazione pecuniaria che dovrà corrispondere la compagnia aerea al passeggero. Nel caso specifico del disservizio del volo V71528 la compensazione prevista è di 250€ a passeggero.
Infine, occorre evidenziare che sulla compagnia aerea incombe un altro importante obbligo ex art. 9 del Reg. CE n. 261/04, consistente nell’assicurare al passeggero una forma di assistenza nel tempo di attesa della partenza del volo in ritardo o cancellato, per cui potrà chiedersi un risarcimento supplementare (art.12 del Reg. CE n. 261/04).
Specificatamente, il vettore aereo deve garantire:
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