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17 marzo 21

COVID-19. ENAC vs Compagnie aeree

Obbligo di rimborso del biglietto ai passeggeri che non possono usufruire dei voli a causa delle restrizioni causate dall’emergenza da Covid-19

L’ENAC ha inviato una lettera alle compagnie aeree che operano voli “da e per il territorio italiano” per invitarle al rispetto dei diritti dei passeggeri ed in particolare per quelli che non possono usufruire dei biglietti aerei già acquistati a causa delle nuove misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19, disposte dal Governo a protezione della salute dei cittadini.

Con il DPCM del 3 novembre 2020, infatti, sono state introdotte restrizioni che limitano la circolazione delle persone fisiche da e per alcune Regioni italiane, situate nelle zone rosse e arancioni.

L’Ente ricorda, quindi, che le compagnie aeree sono obbligate a rimborsare il costo del volo ai passeggeri di voli programmati sugli aeroporti situati in queste zone, che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non possono usufruire del volo.

Chiaramente in tale situazione non è dovuta la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del Reg. (CE) 261/2004, trattandosi di una circostanza eccezionale che esonera il vettore da ogni responsabilità.

Per rimarcare l’importanza e la necessità che le nuove disposizioni vigenti nel nostro Paese vengano rispettate a tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo, l’ENAC ha altresì scritto alle associazioni di settore IBAR (Italian Board of Airline Representatives) e IATA (International Air Transport Association).

Di seguito riportiamo il comunicato stampa ENAC.

Scritto da: Passeggero al sicuro
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