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19 settembre 18

Settembre 2018 di ritardi e cancellazioni

I disservizi aerei purtroppo continuano e questo mese di settembre porta con se numerosissimi disagi causati ai passeggeri dalle compagnie aeree.

Di seguito vi riportiamo la lista degli ultimi disservizi risarcibili secondo il Regolamento europeo n.261 del 2004

  • 11 settembre

Blue Panorama BV2246 Torino - Tirana (ritardo)

  • 12 settembre 2018

Ryanair FR589 Pisa – Londra  (ritardo)

Ryanair FR4876 Cagliari – Bergamo (ritardo)

  • 13 settembre

Vueling VY6255 Roma – Parigi (ritardo)

  • 14 settembre

Vueling V71264 Venezia - Catania (cancellato)

  • 16 settembre

Easyjet U22832 Bari - Milano (ritardo)

Easyjet U22715 Milano - Lisbona (ritardo)

Air Dolomiti EN8823 Verona - Francoforte (cancellato)

Lufthansa LH1939 Trieste - Monaco di Baviera (cancellato)

Lufthansa LH1947 Genova - Monaco di Baviera (cancellato)

Airfrance AF1105 Roma - Parigi (cancellato)

Airfrance AF1305 Roma - Parigi (cancellato)

  • 17 settembre

Tunisair UG1759 Palermo-Tunisi (ritardo)

Vueling VY6688 Roma - Vienna (cancellato)

Ryanair FR4191 Bergamo - Londra (ritardo)

  • 18 settembre

Ryanair FR7093 Bari - Roma (ritardo)

 

A COSA HAI DIRITTO?

L'obiettivo principale del Regolamento 261/2004/CE è migliorare la protezione dei diritti dei passeggeri in Europa che a causa della cancellazione del volo, negato imbarco o ritardo prolungato raggiungono la destinazione finale 3 ore o più dopo l'orario d'arrivo originariamente previsto.

Infatti, l’art. 7 co. 1 Reg. CE n. 261/04 prevede, sulla base della distanza tra l’aeroporto di partenza e quello di destinazione, il quantum di compensazione pecuniaria che dovrà corrispondere la compagnia aerea al passeggero. Nel caso specifico dei disservizi riportati la compensazione prevista varia da 250€ a 400€ a passeggero.

Infine, occorre evidenziare che sulla compagnia aerea incombe un altro importante obbligo ex art. 9 del Reg. CE n. 261/04, consistente nell’assicurare al passeggero una forma di assistenza nel tempo di attesa della partenza del volo in ritardo o cancellato, per cui potrà chiedersi un risarcimento supplementare (art.12 del Reg. CE n. 261/04).

Specificatamente, il vettore aereo deve garantire:

    •        Bevande;

    •        Cibo;

    •        Alloggio (se ri-prenotato per il giorno successivo);

    •        Trasporto sino all'alloggio;

    •        Telefonate ed e-mail.

FAI VALERE I TUOI DIRITTI ED OTTIENI GRATUITAMENTE IL RISARCIMENTO DI 250€

COMPILA IL FORM NELL'AREA DISSERVIZI OPPURE CONTATTACI AL NUM. 392 3908483

 

Scritto da: Passeggero al sicuro
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