La cancellazione di un volo non è mai una piacevole notizia, il disservizio subito in molti casi supera enormememnte qualsisai tipo di compensazione risarcitoria. E' ciò che è accaduto ai passeggeri del volo RYANAIR FR368 del 4 settembre 2018 in partenza dall'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania - Fontanarossa e diretto presso l'aeroporto di Malta Luqa. Il Boeing 737 della compagnia low cost irlandese avrebbe dovuto toccare il suolo maltese alle ore 16:20, ma il volo è stato cancellato dalla compagnia aerea e quindi non ha mai lasciato l'aeroporto di Catania.
Le condizioni meteorologiche erano ottimali nei due scali interessati quindi le motivazioni del ritardo non sono ancora note.
A COSA HAI DIRITTO?
L'obiettivo principale del Regolamento 261/2004/CE è migliorare la protezione dei diritti dei passeggeri in Europa che a causa della cancellazione del volo, negato imbarco o ritardo prolungato raggiungono la destinazione finale 3 ore o più dopo l'orario d'arrivo originariamente previsto.
Infatti, l’art. 7 co. 1 Reg. CE n. 261/04 prevede, sulla base della distanza tra l’aeroporto di partenza e quello di destinazione, il quantum di compensazione pecuniaria che dovrà corrispondere la compagnia aerea al passeggero. Nel caso specifico del disservizio del volo FR368 la compensazione prevista è di 250€ a passeggero.
Infine, occorre evidenziare che sulla compagnia aerea incombe un altro importante obbligo ex art. 9 del Reg. CE n. 261/04, consistente nell’assicurare al passeggero una forma di assistenza nel tempo di attesa della partenza del volo in ritardo o cancellato, per cui potrà chiedersi un risarcimento supplementare (art.12 del Reg. CE n. 261/04).
Specificatamente, il vettore aereo deve garantire:
• Bevande;
• Cibo;
• Alloggio (se ri-prenotato per il giorno successivo);
• Trasporto sino all'alloggio;
• Telefonate ed e-mail.
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