Molti passeggeri ci segnalano la cancellazione di due voli che interessano lo scalo di Catania.
Le condizioni meteorologiche erano ottimali nei due scali interessati quindi le motivazioni della cancellazione non sono ancora note.
A COSA HAI DIRITTO?
L'obiettivo principale del Regolamento 261/2004/CE è migliorare la protezione dei diritti dei passeggeri in Europa che a causa della cancellazione del volo, negato imbarco o ritardo prolungato raggiungono la destinazione finale 3 ore o più dopo l'orario d'arrivo originariamente previsto.
Infatti, l’art. 7 co. 1 Reg. CE n. 261/04 prevede, sulla base della distanza tra l’aeroporto di partenza e quello di destinazione, il quantum di compensazione pecuniaria che dovrà corrispondere la compagnia aerea al passeggero. Nel caso specifico del disservizio dei voli EW1900 e EW1901 la compensazione prevista è di 250€ a passeggero.
Infine, occorre evidenziare che sulla compagnia aerea incombe un altro importante obbligo ex art. 9 del Reg. CE n. 261/04, consistente nell’assicurare al passeggero una forma di assistenza nel tempo di attesa della partenza del volo in ritardo o cancellato, per cui potrà chiedersi un risarcimento supplementare (art.12 del Reg. CE n. 261/04).
Specificatamente, il vettore aereo deve garantire:
• Bevande;
• Cibo;
• Alloggio (se ri-prenotato per il giorno successivo);
• Trasporto sino all'alloggio;
• Telefonate ed e-mail.
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Form: https://www.passeggeroalsicuro.it/rimborso-aereo-per-volo-cancellato.asp