Al fine di attivare la procedura abbiamo bisogno di:
Dopo una prima fase preliminare - avviata con la ricezione del form da voi compilato e durante la quale verrà verificato se avrete diritto al risarcimento - verrà inviata una lettera di messa in mora alla compagnia aerea che ha causato il disservizio.
Se all'estito di questa fase stragiudiziale, non vi sarà un positivo riscontro con l'erogazione della compensazione pecuniaria, procederemo nella predisposizione di un atto di citazione che verrà notificato alla compagnia aerea.
In qualsiasi momento attraverso i nostri canali social, whatsapp o mail, potrai chiedere chiarimenti o aggiornamenti sullo stato della pratica, e verrai costantemente aggiornato.
Assolutamente si. Una volta verificata l’effettiva sussistenza del tuo diritto, ti seguiremo sino all’ottenimento del risarcimento dovuto.
No. E’ possibile che, una volta notificato l’atto di citazione alla Compagnia aerea, la stessa decida di contattarci e di offrirci una somma di denaro per chiudere bonariamente la vicenda, evitando così il giudizio dinanzi al Giudice di Pace.
Assolutamente no! Le spese legali verranno liquidate dalla compagnia aerea.
Assolutamente no! Nella denegata ipotesi di sentenza a noi sfavorevole e conseguente condanna da parte del giudice al pagamento delle spese legali alla compagnia aerea, ce ne occuperemo noi e ve ne daremo formale conferma.
Il nostro studio legale ha sede a Palermo.
La durata di una pratica dipende dalla reazione della compagnia aerea al nostro reclamo. In caso di riscontro positivo da parte del vettore la procedura - compresa la fase di liquidazione del risarcimento - non potrà durare meno di 3 mesi.
Altrimenti, dovendo avviare un’azione giudiziaria, la procedura può durare anche più di un anno.
Tuttavia, non mancheremo di informare il nostro utente sull’esito del reclamo e sullo stato della pratica.
Per il bagaglio a mano:
Le compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal sono tenute a risarcire il passeggero fino ad un massimo di 1000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) se, per colpa della compagnia aerea, al termine del volo il bagaglio a mano risulta danneggiato, distrutto o smarrito.
Le compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia sono tenute a risarcire il passeggero fino ad un massimo 332 DSP (Diritti Speciali di Prelievo).
Per il bagaglio da stiva (o registrato):
Le compagnie aeree comunitarie e quelle registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal sono tenute a risarcire il passeggero fino ad un massimo di 1000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) se al termine del volo il bagaglio da stiva risulta danneggiato, distrutto o smarrito oppure se per il ritardo nella consegna del bagaglio si sono dovute affrontare delle spese di prima necessità.
Le compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia sono tenute a risarcire il passeggero di 17 DSP per ogni Kg di peso del bagaglio, fino al raggiungimento del numero massimo di Kg ammessi al trasporto in stiva senza pagamenti aggiuntivi.
Il risarcimento è dovuto solo nel caso in cui la compagnia aerea sia responsabile del danno.
Occorre sempre conservare la documentazione di viaggio in originale (biglietto, prenotazione e carte di imbarco) ed eventualmente presentare reclamo presso gli uffici della compagnia aerea situati in aeroporto o presso l'ufficio aeroportuale competente affinchè attestino il disagio subito.
La normativa comunitaria prevede il diritto al riconoscimento della compensazione pecuniaria a seguito di ritardi di circa 3 ore; in particolare, l’art. 6 del regolamento succitato prevede le seguenti condizioni:
Se si tratta di un unico contratto di trasporto, quindi unico biglietto aereo che prevede più tratte, la perdita di un volo in coincidenza causata dal ritardo del volo precedente, comporta per la compagnia aerea i seguenti obblighi:
La compagnia aerea, per non incorrere nell’obbligo di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. EU 261/04, deve modificare i piani di volo con 14 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza con l’obbligo di avvisare i passeggeri
Il vettore aereo andrà esente da responsabilità e non sarà tenuto a pagare la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento EU 261/2004 solo nei casi in cui siano sopravvenute circostanze eccezionali (come ad esempio: avverse condizioni meteorologiche, scioperi, rischio attentati terroristici, guerre, chiusura spazi aerei, incendi, eruzione di vulcani, maremoti), che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
L'overbooking aereo si verifica quando, pur avendo regolarmente prenotato e acquistato il volo, il passeggero si vede negare l'imbarco a causa di una sovra-prenotazione o per mancanza di posto dovuta all'esclusiva responsabilità della compagnia aerea, che sarà, quindi, sempre tenuta a risarcire il passeggero rimasto a terra non per sua scelta.
Nel solo caso in cui il passeggero volontariamente scelga di rinunciare alla propria prenotazione, non avrà diritto ad alcuna compensazione pecuniaria, ma potrà ricevere soltanto o il rimborso integrale del costo del biglietto oppure un reimbarco nel primo volo successivo disponibile, godendo però di assistenza nel tempo di attesa (telefonate, vitto, alloggio, trasporti ecc.).
È importante che ci contatti tempestivamente per comunicarci che il vettore aereo e/o il T.O. ti hanno comunicato ad esempio chiedendoti di comunicare direttamente a loro i dati bancari per consentire il pagamento del risarcimento (D’altronde è espressamente previsto nel mandato che inviamo al passeggero).
Infatti in questo modo consenti al vettore aereo di scavalcarci e non pagare le spese legali!